Quali sono gli obblighi legati ai contabilizzatori di calore? Il Dm 93 del 21 aprile 2017 stabilisce che i contabilizzatori di calore devono essere: • sostituiti o revisionati ogni nove anni; • essere sempre funzionanti e in linea con la normativa nazionale e europea.
Obbligo di lettura da remoto (articolo 9 quater) I contatori e i contabilizzatori di calore installati dopo il 25 ottobre 2020 dovranno essere leggibili da remoto. Entro il 1° gennaio 2027 devono essere dotati della capacità di lettura da remoto i contatori e i contabilizzatori di calore sprovvisti di tale capacità ma che sono già installati o si sostituiscono con dispositivi leggibili da remoto, salvo se lo Stato membro dimostri che ciò non è efficiente in termini di costi. Quindi, i contatori per la contabilizzazione di calore installati dopo il 25 ottobre 2020 dovranno essere leggibili da remoto. Quelli già installati non dotati di questa caratteristica dovranno essere sostituiti con contatori che ne siano dotati, entro il 1° gennaio 2027.
Contabilizzatori di calore: l’obbligo di comunicare i dati dei consumi almeno una volta al mese tramite collegamento a internet scatta dal 1° gennaio 2022. Nel 2014 la legge [1] ha imposto, per ciascuna unità immobiliare, l’installazione dei contabilizzatori di calore, le cosiddette termovalvole. Molti però hanno visto la norma come l’ennesimo balzello privo di alcuna utilità o vantaggio. Si era infatti promessa una riduzione delle spese per il riscaldamento tra il 10-20% che invece non c’è stata. Come mai? La ragione è che non si è fatto dei contabilizzatori l’uso che si doveva fare, quello cioè di consentire un costante controllo dei consumi da parte degli utenti. Senonché, i dati vengono comunicati solo a fine stagione termica, troppo tardi per intervenire e adottare condotte più virtuose rivolte al risparmio.
Proprio per questo, dal 1° gennaio 2022 cambiano le norme in materia di riscaldamento e consumi. L’Unione Europea ha rivisto la direttiva sull’efficienza energetica (EED 2018/2002) attuata dal D. lgs. n. 73/2020 stabilendo che, laddove siano stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sulla lettura dei contabilizzatori di calore devono essere fornite agli utenti almeno una volta al mese. Esse possono altresì essere rese disponibili via Internet e aggiornate con la massima frequenza consentita dai dispositivi e dai sistemi di misurazione utilizzati. In questo modo, si persegue l’obiettivo di tenere costantemente informati gli utenti e di rendere più compre Quindi dal prossimo gennaio, i dati di consumo devono essere forniti almeno mensilmente agli utenti finali se sono installati sistemi di contabilizzazione con lettura da remoto (praticamente tutti i dispositivi installati sono in grado di avere questa modalità essendo dotati di sistemi con porta M-Bus o wireless WL M-Bus). I dati di lettura dando loro la facoltà di modificare il proprio comportamento e vedere in tempo quasi reale gli effetti del proprio cambiamento in termini di risparmio energetico.